Compiti e responsabilità dell’RSPP

Home » Compiti e responsabilità dell’RSPP

L’RSPP, sia interno che esterno, ha una serie di compiti da cui derivano altrettante responsabilità di fronte alla legge. Secondo quanto stabilito dall’art. 33 del DLgs 81/08, che elenca i compiti dell’RSPP, si configura una figura professionale che rappresenta una delle colonne portanti della sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto è ricoperto di responsabilità, anche di tipo penale.

I compiti dell’RSPP

Come anticipato l’articolo 33 del Testo Unico elenca i compiti che il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve portare a termine nell’ambito della sua carica:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e relativi sistemi di controllo;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipazione alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica (art. 35);
  • informazione dei lavoratori (art. 36).

Sei il titolare di un'azienda? Segui il corso per diventare RSPP su piattaforma e-learning

Vai al corso per RSPP

Responsabilità penali dell’RSPP

L’RSPP potrebbe essere imputato sia per violazione di norme di pericolo sia per responsabilità legate a reati colposi, come l’insorgenza di una malattia professionale o il verificarsi di un infortunioNel primo caso il datore di lavoro si configura come responsabile, infatti a lui verrebbero imputati gli errori di valutazione dell’RSPP, poiché è lo stesso datore di lavoro e non aver scelto con maggiore attenzione chi avrebbe coperto questo ruolo. Il secondo casovede invece la responsabilità di entrambe le figure, infatti in caso di incidenti o malattie professionali si configura una situazione in cui l’RSPP non ha svolto nella maniera adeguata i compiti che gli sono stati affidati e nel farlo ha coinvolto indirettamente anche il datore di lavoro.

Resta il fatto che un RSPP può essere imputato quando conosce l’esistenza di un pericolo ma non lo comunica al datore di lavoro, in questo caso qualora si verifichi un incidente deve rispondere all’ex art. 589 C.P. Se però l’RSPP assolve il compito di riferire per scritto tutte le sue considerazioni al datore di lavoro, qualora quest’ultimo non si adoperi per eliminare un rischio, la colpa verrà attribuita solo al datore. Il dovere/potere dell’RSPP è quello di informare i lavoratori e di controllare affinché le situazioni di pericolo rilevate vengano adeguatamente eliminate.

PMI Servizi offre il servizio di consulenza di sicurezza sul lavoro oltre che diversi professionisti che possono svolgere il ruolo di RSPP esterno nella tua azienda. 
richiesta preventivo