Datore di lavoro che si autonomina RSPP

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Il datore di lavoro può decidere di autonominarsi RSPP al fine di svolgere autonomamente questo ruolo. L’art. 34 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro elenca i casi in cui è possibile l’autonomina del datore di lavoro:

  • Aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori;
  • Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori;
  • Aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori;
  • Altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.

L’art. 31 al comma 6, invece, indica i casi in cui questa possibilità viene esclusa, ovvero:

  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che decide per l’autonomia a RSPP è comunque tenuto allo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento ad esso dedicati.

PMI Servizi offre i corsi di formazione e aggiornamento per datore di lavoro RSPP, inoltre possiamo procedere con una consulenza professionale e accurata per valutare lo stato della sicurezza sul lavoro nella tua azienda. 

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