Il datore di lavoro può decidere di autonominarsi RSPP al fine di svolgere autonomamente questo ruolo. L’art. 34 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro elenca i casi in cui è possibile l’autonomina del datore di lavoro:
- Aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori;
- Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori;
- Aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori;
- Altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.
L’art. 31 al comma 6, invece, indica i casi in cui questa possibilità viene esclusa, ovvero:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.