Normativa RSPP: Testo Unico e Accordo Stato Regioni

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Sono due le principali normative di riferimento per ciò che riguarda il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: il DLgs 81/08 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro e l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Decreto legislativo 81 del 2008

La Sezione III del DLgs 81/08 si concentra sulla Prevenzione e Protezione, andando a comprendere gli articoli dal 31 al 35:

  • Art. 31 DLgs 81/08: il servizio di prevenzione e protezione è a carico del datore di lavoro, che però può avvalersi di consulenti esterni per espletare tutti gli obblighi inerenti alla sicurezza sul lavoro. Fra i consulenti può esserci anche l’RSPP esterno, non nominabile solo nei casi prescritti dal comma 6 dello stesso articolo.
  • Art. 32 DLgs 81/08: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sia interno che esterno, e gli altri addetti (ASPP) devono avere capacità, competenze e requisiti tali da consentire loro di effettuare una valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Nell’articolo vengono inoltre elencati tali requisiti, oltre che l’obbligatorietà dei corsi di formazione e aggiornamento.
  • Art. 33 DLgs 81/08: i compiti del servizio di prevenzione e protezione sono di individuare i fattori di rischio, definire le strategie per eliminare i rischi individuati e informare e formare i lavoratori circa i pericoli presenti sul luogo di lavoro.
  • Art. 34 DLgs 81/08: anche il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP, nell’articolo vengono indicate le procedure da eseguire, quali sono i casi in cui c’è questa possibilità e quando invece è vietato.
  • Art. 35 DLgs. 81/08: almeno una volta l’anno il datore di lavoro deve indire una riunione a cui devono partecipare gli RLS, l’RSPP, il medico competente e il datore di lavoro o un suo responsabile. Durante la riunione si dovrà discutere del DVR e di tutti gli altri aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro (formazione, misure da adottare, statistiche, obiettivi da raggiungere…).

Accordo Stato-Regioni dicembre 2011

A dicembre 2011 è stato firmato un importato Accordo Stato-Regioni che riguarda alcuni aspetti della formazione sulla sicurezza sul lavoro. In particolare per ciò che riguarda la formazione per il datore di lavoro RSPP è stato esplicitato quanto segue:

  • I contenuti minimi devono comprendere quattro moduli: normativo-giuridico; gestionale; tecnico; relazionale.
  • A seconda del livello di rischio dell’azienda il corso dovrà avere una durata differente: 16 ore per il rischio basso; 32 ore per il rischio medio e 48 ore per il rischio alto.
  • I moduli 1 e 2 possono essere seguito attraverso un corso di formazione online.
  • Ogni 5 anni andrà effettuato un corso di aggiornamento per datore di lavoro RSPP di 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore per rischio alto. Questo corso potrà essere svolto totalmente online.